1.5.1 Attività tipica della professione
Info IVA per settore 16 · Assicurazioni
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 16 · n. 1.5.1 · Italiano
Gli agenti o intermediari d’assicurazione sono persone fisiche o giuridiche che agiscono nell’interesse di assicuratori o potenziali stipulanti e offrono e/o stipulano contratti d’assicurazione oppure effettuano atti preparatori per la conclusione dei contratti. Quest’attività tipica della professione comprende anche la gestione dei contratti d’assicurazione dei nuovi stipulanti o di quelli esistenti (verifica del portafoglio assicurativo), la liquidazione dei casi di assicurazione (trattamento dei sinistri) e la successiva assistenza degli stipulanti, che comporta eventuali nuovi contratti o l’adattamento di contratti esistenti alle nuove circostanze. I compensi possono consistere in provvigioni di stipulazione, provvigioni di portafoglio, superprovvigioni ecc., oppure sono stabiliti a seconda del tempo impiegato.
L’attività tipica della professione comprende:
la determinazione della necessità assicurativa (analisi dei rischi, elaborazione di un concetto per la gestione dei rischi);
la definizione delle esigenze relative alle condizioni d’assicurazione;
la gara d’appalto e la valutazione delle offerte, il confronto dei prezzi e delle prestazioni;
le trattative con gli assicuratori rispettivamente con gli stipulanti;
l’elaborazione e il controllo dei documenti contrattuali;
la verifica corrente del concetto;
il sostegno nel trattamento dei casi di sinistro;
l’incasso dei premi, in relazione al proprio portafoglio assicurativo.
Un contratto concluso precedentemente con l’assicuratore o con il cliente non costituisce un presupposto imprescindibile per comprovare un’attività di agente o intermediario d’assicurazione. Nel caso di strutture a più livelli (sottoagenti, sottointermediari) l’esclusione dall’imposta vale per tutti i prestatori della catena che effettuano un’attività tipica della professione di agente o di intermediario d’assicurazione, indipendentemente con chi hanno concluso un contratto.
Per poter comprovare un’operazione esclusa dall’imposta si consiglia la conservazione di documenti scritti (fatture, contratti, note di credito ecc.) dai quali risulti in modo inequivocabile che il compenso è in funzione dell’attività di agente o intermediario d’assicurazione, e ciò indipendentemente che il pagamento sia effettuato dall’assicuratore, dallo stipulante o da un terzo (agente d’assicurazione). L’iscrizione nell’apposito segmento del registro degli intermediari assicurativi (→ www.finma.ch) oppure la subordinazione a una corrispondente legge in materia di sorveglianza all’estero costituisce solo un indizio riguardo all’attività di agente o intermediario d’assicurazione.
Sono parimenti escluse dall’imposta le prestazioni tipiche della professione svolte da agenti e intermediari d’assicurazione in relazione a prestazioni delle assicurazioni sociali. Ciò vale anche per le prestazioni nell’ambito della previdenza libera (assicurazione sulla vita; 3° pilastro).
Esempio 1
La Assicurazioni SA ha stipulato contratti di cooperazione con due assicuratori mobiliari e un assicuratore vita, che consentono di vendere i loro prodotti d’assicurazione tramite altri terzi sottoagenti. Questi ultimi sono in contatto con i clienti. La provvigione che la Assicurazioni SA percepisce dagli assicuratori è esclusa dall’imposta. Lo stesso vale per la provvigione percepita da un sottoagente.
Esempio 2
L’assicuratore Y con sede a Londra (GB) vende i suoi prodotti d’assicurazione sul continente tramite la società Z con sede in Germania. Quest’ultima ha stipulato a sua volta contratti di collaborazione in ogni Paese con un agente generale G. L’intermediaria X Sagl, iscritta nel registro degli intermediari d’assicurazione fra l’altro per il settore “Assicurazioni trasporto merci”, è incaricata da un’importante impresa di verificare il suo portafoglio assicurativo e di proporre eventuali nuove soluzioni. Al termine dell’esame, si rende necessaria la stipulazione di un nuovo contratto d’assicurazione con l’assicuratore Y che la X Sagl conclude attraverso l’agente generale G in Svizzera. Le provvigioni che la X Sagl percepisce da G (iscrizione nel registro, nota di credito) sono escluse dall’imposta senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Le provvigioni che G percepisce da Z (contratto con Z, note di credito) non soggiacciono all’imposta sul territorio svizzero, siccome la destinataria della prestazione (Z) ha la sua sede all’estero. In conformità dell’articolo 29 capoverso 1bis LIVA, non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente sulle prestazioni a monte di questa provvigione (opzione non ammessa).
Le prestazioni che non sono effettuate nell’ambito di un’attività tipica della professione di agente o di intermediario d’assicurazione non rientrano nell’esclusione dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA. Non rientrano nell’attività tipica della professione in particolare:
il procacciamento o l’apporto di clienti, non finalizzato alla conclusione di un contratto d’assicurazione (→ cifra 2.4; finder’s fee);
la semplice attività di consulenza.