4.5 Assicurazione per conto altrui e rifatturazione di premi d’assicurazione

Info IVA per settore 16 · Assicurazioni

In vigore · Stato dal 14 gennaio 2026

AFC · Info IVA settore 16 · n. 4.5 · Italiano

Secondo l’articolo 16 LCA l’assicurazione può essere conclusa per conto proprio o per conto altrui, con o senza designazione della persona del terzo assicurato. L’assicurazione di terzi (assicurazione sulla vita di terzi e assicurazione per conto di terzi) concerne rapporti assicurativi in cui né lo stipulante né la sua proprietà formano oggetto del contratto. Nell’assicurazione delle persone l’assicurato e lo stipulante sono necessariamente due persone differenti; nell’assicurazione contro i danni sono assicurati valori materiali appartenenti a terzi.

Se uno stipulante procura a un terzo/assicurato (ad es. impiegato, membro o socio) una copertura assicurativa, fatturando la rispettiva controprestazione in proprio nome, di modo che lo stipulante copre presso un assicuratore il rischio di questo terzo (assicurato), il premio rifatturato con un eventuale supplemento è escluso dall’imposta, a condizione che

  • esista un contratto d’assicurazione (contratto collettivo o contratto individuale) stipulato con un assicuratore in merito al corrispondente rischio;

  • l’importo rifatturato sia designato come tale (ad es. premio assicurativo o contributo assicurativo).

Il supplemento (ad es. per costi amministrativi) per la copertura assicurativa può essere fatturato in un importo complessivo (assieme al premio) o separatamente. Se i presupposti sono adempiti, sono esclusi dall’imposta sia il premio assicurativo sia il supplemento. È irrilevante che si tratti di un importo unico o di importi ricorrenti.

Un eventuale rimborso (ad es. partecipazione alle eccedenze, bonus o provvigione per assicurato) effettuato dall’assicuratore allo stipulante, in relazione al rapporto d’assicurazione, è considerato per lo stipulante una diminuzione del costo dei premi. Sono trattati nello stesso modo i rimborsi effettuati dallo stipulante ai terzi/assicurati.

Se, ad esempio nell’ambito di un contratto leasing, la copertura assicurativa è rifatturata all’assuntore del leasing senza designazione separata, l’intero canone leasing costituisce una controprestazione imponibile; l’assuntore del leasing può dedurre interamente l’imposta fatturata, in conformità degli articoli 28 segg. LIVA.

Esempio 1
Una società holding è incaricata da una sua consociata di stipulare in proprio nome un’assicurazione immobiliare per l’immobile aziendale che la consociata ha recentemente acquistato. Di conseguenza, la società holding integra questo immobile nella propria assicurazione collettiva, ossia essa stipula quest’assicurazione in proprio nome per conto altrui. Essa fattura alla consociata le spese amministrative che ha sostenuto per concludere il contratto assieme al premio per l’immobile che l’assicuratore le ha fatturato. I successivi premi annuali li rifattura per pari importo (ossia senza supplemento). Sono esclusi dall’imposta sia l’importo fatturato per «premio d’assicurazione», sia le spese amministrative fatturate una tantum per aver procurato una copertura assicurativa.

Esempio 2
Un’agenzia di viaggi stipula presso un assicuratore LSA un contratto d’assicurazione collettivo concernente le spese d’annullamento. Il premio ammonta a 14 franchi per assicurato. Sono considerati terzi assicurati i clienti che a seguito della prenotazione di un viaggio «tutto compreso» hanno deciso di assicurare le spese di annullamento. Oltre al costo del viaggio «tutto compreso», la fattura che l’agenzia viaggi emette in proprio nome comprende anche il «premio d’assicurazione» di 16 franchi e l’indicazione dell’assicuratore che si assume il rischio. Per l’agenzia viaggi, l’importo di 16 franchi, escluso dall’imposta, comporta una correzione della deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 29 capoverso 1 LIVA (→ info IVA Deduzione dell’imposta precedente).