4.4 Coassicurazione
Info IVA per settore 16 · Assicurazioni
In vigore · Stato dal 1 luglio 2015
AFC · Info IVA settore 16 · n. 4.4 · Italiano
In caso di coassicurazione (non regolamentata dalla LCA), diversi contratti giuridicamente indipendenti sono di regola riuniti in una polizza d’assicurazione e ogni assicuratore assume una quota (quota di sottoscrizione) oppure un importo fisso della somma assicurata o del rischio assicurato. Ogni impresa di assicurazioni risponde unicamente per la propria parte della somma assicurata complessiva (nessuna solidarietà passiva). Lo scopo è la copertura comune di grandi rischi (ripartizione dei rischi in caso di forti somme assicurate), principalmente nel settore industriale.
Con la cosiddetta clausola di riferimento la gestione del contratto è affidata a un cosiddetto assicuratore gerente. Questi rappresenta gli altri coassicuratori nei confronti dello stipulante, tratta il carteggio con lo stipulante, incassa i premi d’assicurazione e liquida i sinistri. L’obbligo di dichiarazione dello stipulante sussiste solo nei confronti dell’assicuratore gerente e solo questi ha l’obbligo di informare lo stipulante.
Il compenso che i coassicuratori corrispondono all’assicuratore gerente è imponibile all’aliquota normale.