4.8 Istituti particolari nel settore delle assicurazioni

Info IVA per settore 16 · Assicurazioni

In vigore · Stato dal 1 luglio 2015

AFC · Info IVA settore 16 · n. 4.8 · Italiano

Chi riceve – specialmente per legge –importi in denaro per ridistribuirli a terzi senza effettuare proprie prestazioni non deve imporre questi importi e non diventa contribuente per questo motivo. Può diventare contribuente chi effettua prestazioni proprie imponibili.

Esempio 1
L’Ufficio nazionale di assicurazione (UNA) e il Fondo nazionale di garanzia (FNG) non devono imporre gli importi riscossi tramite gli assicuratori dei detentori di veicoli a motore, fintanto che non effettuano in cambio prestazioni imponibili.

Esempio 2
La cassa suppletiva dell’assicurazione contro gli infortuni deve sostenere le prestazioni assicurative previste dalle legge ai dipendenti infortunati, per i quali non è competente la SUVA, quando gli infortunati non sono stati assicurati dal loro datore di lavoro. La cassa suppletiva non deve imporre gli importi pagati dagli assicuratori.

Tuttavia, se la cassa suppletiva incarica terzi di effettuare determinate attività (inchieste ecc.), questi terzi devono imporre all’aliquota normale la controprestazione che ricevono per queste prestazioni, anche se allo scopo sono utilizzati gli importi pagati dagli assicuratori alla cassa suppletiva. Dalcanto suo, la cassa suppletiva non può dedurre la relativa IVA a titolo d’imposta precedente.

Esempio 3
Gli assicuratori attivi in un determinato segmento (p. es. danni causati dagli elementi naturali) si uniscono per una migliore ripartizione dei rischi (p. es. società semplice o associazione). L’unione (pool) raccoglie e amministra i premi ricevuti dai suoi membri (dedotto il 2 %), paga con essi i danni annunciati e liquidati dai suoi membri e rimborsa periodicamente agli stessi l’importo rimanente, proporzionalmente ai loro contributi. Per quest’attività l’unione non diventa contribuente. I membri non devono imporre il rimborso proporzionale periodico.