12.2 Sussidi e fondi simili

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025

AFC · Info IVA settore 17 · n. 12.2 · Italiano

Se riceve sussidi e fondi simili secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA, il contribuente deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell’imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA).

A titolo di semplificazione, la riduzione della deduzione dell’imposta precedente può essere operata imponendo tacitamente il sussidio all’aliquota normale valida al momento del versamento del sussidio (attualmente 8,1 % di 108,1 %). Tuttavia, una tale semplificazione non costituisce in realtà un’imposizione del sussidio, bensì un calcolo semplificato della riduzione della deduzione dell’imposta precedente. Il sussidio ricevuto (= 108,1 %) non deve essere dichiarato alla cifra 200, bensì alla cifra 900 del rendiconto IVA, e la riduzione della deduzione dell’imposta precedente calcolata all’aliquota normale deve essere dichiarata alla cifra 420. Nella fattispecie, poiché non si tratta di un’imposizione del sussidio, l’imposta non può essere menzionata nei documenti vincolanti per le due parti.

L’applicazione di questa semplificazione non richiede l’autorizzazione dell’AFC. La durata d’applicazione è di almeno un periodo fiscale o un esercizio commerciale.

[Illustrazione: nell’originale]

Per i sussidi destinati a coprire il disavanzo d’esercizio e per gli altri sussidi (→ info IVA Deduzione dell’imposta precedente) occorre osservare che all’inizio e alla fine dell’applicazione dell’«imposizione tacita» deve essere effettuata una correzione del valore attuale degli investimenti analoga a quella della modifica d’utilizzazione. La correzione calcolata in tal modo deve essere dichiarata alla cifra 420 del rendiconto IVA.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Modifiche d’utilizzazione contiene maggiori informazioni sul calcolo delle modifiche d’utilizzazione.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Deduzione dell’imposta precedente contiene maggiori informazioni su questo tema.

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).