2.2 Luogo della fornitura
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 17 · n. 2.2 · Italiano
(art. 7 LIVA)
È considerato luogo della fornitura quello in cui si trova il bene al momento della consegna o della messa a disposizione per l’uso o il godimento. L’IVA svizzera è di conseguenza applicabile solamente alla controprestazione per la vendita o la locazione di un fondo che si trova sul territorio svizzero.