7.6 Porti e posti d‘attracco per imbarcazioni e boe
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 17 · n. 7.6 · Italiano
(art. 21 cpv. 2 n. 21 lett. c LIVA)
La locazione di posti d‘attracco per imbarcazioni e di boe come pure di posti in rimesse per imbarcazioni con dispositivi di sospensione e simili è imponibile all‘aliquota normale.
In caso di nuova costruzione o di un ampliamento di un porto, hanno sovente diritto a un posto barca solamente coloro che finanziano con un prestito la costruzione.
Il locatore dei posti d’attracco per l’imbarcazioni impone l’intero prestito all’aliquota normale, in quanto pagamento anticipato per le future pigioni, al momento dell’ottenimento del prestito. Al termine della costruzione, un simile prestito viene di regola compensato con il canone di locazione periodicamente dovuto secondo il contratto (durata p. es. 10 anni), e ammortizzato annualmente. L’ammortizzazione continua di tale prestito non ha conseguenze dal punto di vista dell’IVA per il locatore, dato che il prestito è stato imposto nel momento in cui è stato ottenuto. Il locatore impone all’aliquota normale anche il canone di locazione periodicamente dovuto dal locatario, che rimane dopo la compensazione del debito.