7.1 Delimitazione tra sostanza aziendale e sostanza privata, rispettivamente tra ambito imprenditoriale e non imprenditoriale in relazione ad appartamenti o case di vacanza, nonché a posteggi
Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili
In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010
AFC · Info IVA settore 17 · n. 7.1 · Italiano
Gli appartamenti o case di vacanza, nonché i posteggi di proprietà di persone giuridiche (p. es. SA o Sagl) e di società di persone (p. es. società in nome collettivo o in accomandita) sono considerati facenti parte della sostanza aziendale (= ambito imprenditoriale); se sono di proprietà di imprese individuali, sono invece attribuibili primariamente alla sostanza privata (= ambito non imprenditoriale). Quando nelle seguenti delucidazioni è usata l’espressione “appartamenti di vacanza” sono sottintesi anche le case di vacanza e i posteggi.
Ai fini dell’IVA questi valori patrimoniali sono tuttavia attribuiti all’ambito imprenditoriale di un’impresa individuale, segnatamente quando è adempiuta una delle seguenti condizioni:
- La locazione di appartamenti o case di vacanza e posteggi costituisce un’attività aziendale o un settore aziendale a sé stante. Ciò è il caso quando il totale delle entrate lorde (incluse le spese accessorie) provenienti dalle rispettive pigioni supera 40 000 franchi all’anno. Tale importo s’intende comprensivo d’IVA.
Gli appartamenti o case di vacanza e posteggi fanno parte di un’attività commerciale con immobili.
Gli appartamenti o case di vacanza e posteggi costituiscono per l’impresa una riserva aziendale.
Esempio
Un albergo possiede appartamenti di vacanza che nell’alta stagione utilizza come dépendance per gli ospiti.- Gli appartamenti o case di vacanza e posteggi costituiscono per l’impresa una garanzia per i crediti d’esercizio concessi.
Se non è adempiuta nessuna delle summenzionate condizioni, l’AFC parte dal presupposto, per semplificazione, che le controprestazioni di al massimo 40 000 franchi all’anno, conseguite da imprese individuali con la locazione di appartamenti o case di vacanza e posteggi non siano attribuibili all’ambito imprenditoriale. Le imprese individuali non devono quindi imporre tali controprestazioni e le prestazioni acquistate a tal fine non legittimano alcuna deduzione dell’imposta precedente. Le imprese individuali contribuenti sono tuttavia libere di imporre tutte le controprestazioni di tal genere (con diritto alla deduzione dell’imposta precedente).
Suddivisioni
- 7.1.1 Aliquote d’imposta applicabili e deduzione dell’imposta precedente
- 7.1.2 Messa a disposizione a persone strettamente vincolate
- 7.1.3 Utilizzazione a scopi privati da parte di imprese individuali
- 7.1.4 Proprietà o comproprietà di un imprenditore contribuente (impresa individuale) e del suo coniuge
- 7.1.5 Esempi