7.1 Delimitazione tra sostanza aziendale e sostanza privata, rispettivamente tra ambito imprenditoriale e non imprenditoriale in relazione ad appartamenti o case di vacanza, nonché a posteggi

Info IVA per settore 17 · Amministrazione, locazione e vendita di immobili

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 17 · n. 7.1 · Italiano

Gli appartamenti o case di vacanza, nonché i posteggi di proprietà di persone giuridiche (p. es. SA o Sagl) e di società di persone (p. es. società in nome collettivo o in accomandita) sono considerati facenti parte della sostanza aziendale (= ambito imprenditoriale); se sono di proprietà di imprese individuali, sono invece attribuibili primariamente alla sostanza privata (= ambito non imprenditoriale). Quando nelle seguenti delucidazioni è usata l’espressione “appartamenti di vacanza” sono sottintesi anche le case di vacanza e i posteggi.

Ai fini dell’IVA questi valori patrimoniali sono tuttavia attribuiti all’ambito imprenditoriale di un’impresa individuale, segnatamente quando è adempiuta una delle seguenti condizioni:

  • La locazione di appartamenti o case di vacanza e posteggi costituisce un’attività aziendale o un settore aziendale a sé stante. Ciò è il caso quando il totale delle entrate lorde (incluse le spese accessorie) provenienti dalle rispettive pigioni supera 40 000 franchi all’anno. Tale importo s’intende comprensivo d’IVA.
  • Gli appartamenti o case di vacanza e posteggi fanno parte di un’attività commerciale con immobili.

  • Gli appartamenti o case di vacanza e posteggi costituiscono per l’impresa una riserva aziendale.
    Esempio
    Un albergo possiede appartamenti di vacanza che nell’alta stagione utilizza come dépendance per gli ospiti.

  • Gli appartamenti o case di vacanza e posteggi costituiscono per l’impresa una garanzia per i crediti d’esercizio concessi.

Se non è adempiuta nessuna delle summenzionate condizioni, l’AFC parte dal presupposto, per semplificazione, che le controprestazioni di al massimo 40 000 franchi all’anno, conseguite da imprese individuali con la locazione di appartamenti o case di vacanza e posteggi non siano attribuibili all’ambito imprenditoriale. Le imprese individuali non devono quindi imporre tali controprestazioni e le prestazioni acquistate a tal fine non legittimano alcuna deduzione dell’imposta precedente. Le imprese individuali contribuenti sono tuttavia libere di imporre tutte le controprestazioni di tal genere (con diritto alla deduzione dell’imposta precedente).

Suddivisioni

  1. 7.1.1 Aliquote d’imposta applicabili e deduzione dell’imposta precedente
  2. 7.1.2 Messa a disposizione a persone strettamente vincolate
  3. 7.1.3 Utilizzazione a scopi privati da parte di imprese individuali
  4. 7.1.4 Proprietà o comproprietà di un imprenditore contribuente (impresa individuale) e del suo coniuge
  5. 7.1.5 Esempi