1.5 Imposta sull’acquisto

Info IVA per settore 18 · Avvocati e notai

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 18 · n. 1.5 · Italiano

Soggiacciono all’imposta sull’acquisto secondo l’articolo 45 segg. LIVA determinate prestazioni (p. es. prestazioni di servizi eseguite secondo il principio del luogo del destinatario e determinate forniture) di imprese con sede all’estero non iscritte nel registro dei contribuenti IVA.

Le prestazioni di servizi che, secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA, vengono eseguite sul territorio svizzero (principio del luogo del destinatario) devono essere conteggiate e imposte dal loro destinatario in territorio svizzero (p. es. da un avvocato o un notaio) a titolo d’imposta sull’acquisto (art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA). Alcuni esempi al riguardo:

  • lavori di traduzione;

  • prestazioni di servizi nell’ambito della conduzione aziendale;

  • prestazioni pubblicitarie (incluse inserzioni in giornali esteri);

  • prestito di personale;

  • prestazioni di servizi di consulenti, fiduciari, gestori patrimoniali ecc.

Esempio
Acquisto di una prestazione di servizi consistente in una perizia sulla responsabilità civile per prodotti e dichiarazione della perizia nel rendiconto IVA
Un avvocato contribuente in territorio svizzero richiede a un esperto con sede in Germania (non iscritto nel registro svizzero dei contribuenti IVA) una perizia sulla responsabilità per danno da prodotti. La fattura dell’esperto estero ammonta a 8000 euro.
Avendo acquistato la prestazione di servizi da un’impresa con sede all’estero non iscritta nel registro svizzero dei contribuenti IVA, l’avvocato deve imporre questa prestazione di servizi all’aliquota normale e dichiararla alla cifra 381 del suo rendiconto IVA. Il cambio in franchi svizzeri dell’importo in euro va effettuato secondo l’articolo 45 capoverso 3 OIVA.
Se l’avvocato applica il metodo effettivo e se la prestazione di servizi acquistata è attribuibile a un’attività imprenditoriale per la quale è ammessa la deduzione dell’imposta precedente, l’imposta sull’acquisto dichiarata è deducibile come imposta precedente nel medesimo rendiconto IVA.

[Illustrazione: nell’originale]

Se il destinatario della prestazione conteggia l’imposta con il metodo delle aliquote saldo, l’imposta sull’acquisto deve essere dichiarata all’aliquota legale corrispondente. Applicando il metodo delle aliquote saldo, la deduzione dell’imposta precedente è già compensata in maniera forfettaria (→ info IVA “Aliquote saldo” ).

[Illustrazione: nell’originale]

L’ info IVA “Imposta sull’acquisto” contiene maggiori informazioni in merito a prestazioni acquistate presso imprese con sede all’estero.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.