1.4 Opzione per l’imposizione delle prestazioni escluse dall’imposta

Info IVA per settore 18 · Avvocati e notai

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 18 · n. 1.4 · Italiano

Il contribuente può imporre a titolo volontario (art. 22 cpv. 1 LIVA) le prestazioni escluse dall’imposta (p. es. prestazioni di esercizio di funzioni di arbitrato), purché indichi chiaramente l’imposta sulla fattura o la dichiari (cumulativamente) alle cifre 200 e 205 del rendiconto IVA. Egli può optare per l’imposizione di ogni singola prestazione. Se opta per l’imposizione di una prestazione, può dedurre l’imposta precedente sui costi attribuibili a tale prestazione.

[Illustrazione: nell’originale]

I principi e le condizioni concernenti l’opzione sono reperibili nell’info IVA “Oggetto dell’imposta”.

Modifica della LIVA in vigore dal 01.01.2018.