4.2 Deduzione dell’imposta precedente per prestazioni all’estero

Info IVA per settore 18 · Avvocati e notai

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018

AFC · Info IVA settore 18 · n. 4.2 · Italiano

Di principio, il contribuente può dedurre l’imposta precedente nell’ambito della sua attività imprenditoriale se esegue prestazioni all’estero che sarebbero imponibili sul territorio svizzero (p. es. prestazioni di servizi sottostanti al principio del luogo del destinatario ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LIVA o forniture estero su estero).

Se il contribuente effettua all’estero prestazioni escluse dell’imposta, i costi necessari a effettuare queste prestazioni legittimano la deduzione dell’imposta precedente (art. 29 cpv. 1bis LIVA). È irrilevante che si opti o no per l’imposizione di prestazioni analoghe effettuate in territorio svizzero. Se, in virtù dell’articolo 22 capoverso 2 LIVA, l’opzione non è ammessa, non vi è alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente.