4.1 Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente
Info IVA per settore 18 · Avvocati e notai
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA settore 18 · n. 4.1 · Italiano
Di principio il contribuente può dedurre a titolo d’imposta precedente l’IVA risultante nell’ambito della sua attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Non legittimano la deduzione dell’imposta precedente le prestazioni ricevute per un’attività non imprenditoriale (p. es. scopi privati, esercizio di un’attività dipendente o sovrana ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 lett. j ed l LIVA; → cifre 1.2.1.1 e 1.2.1.2) o per un’attività imprenditoriale che non legittima la deduzione dell’imposta precedente (prestazioni escluse dall’imposta di cui all’art. 21 cpv. 2 LIVA).
Se il contribuente utilizza beni, parti di beni o prestazioni di servizi sia per sue attività imprenditoriali sia per sue attività non imprenditoriali oppure – nell’ambito della sua attività imprenditoriale – sia per prestazioni che legittimano la deduzione dell’imposta precedente sia per quelle che non la legittimano, il contribuente deve correggere la deduzione dell’imposta precedente proporzionalmente all’utilizzo (art. 30 cpv. 1 LIVA).
A determinate condizioni, per alcune attività che non danno diritto alla deduzione dell’imposta precedente, la correzione della deduzione dell’imposta precedente sugli altri costi d’esercizio a doppia utilizzazione può essere effettuata in maniera forfettaria:
concessione di crediti (proventi degli interessi) e proventi del commercio di cartevalori;
introiti da locazione per la cui imposizione non si è optato;
prestazioni di conferenziere per la cui imposizione non si è optato;
indennità per attività svolte in qualità di dipendente dal titolare di un’impresa individuale.
[Illustrazione: nell’originale] | L’info IVA Deduzione dell’imposta precedente contiene maggiori informazioni sulle imposte precedenti e sulla procedura applicabile alle correzioni dell’imposta precedente. |
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).