8.1 Contabilità

Info IVA per settore 18 · Avvocati e notai

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 18 · n. 8.1 · Italiano

Gli avvocati e/o notai che secondo il CO non sono soggetti all’obbligo di tenere libri di commercio devono allestire le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come pure degli apporti e dei prelevamenti privati (art. 125 cpv. 2 LIFD). I fatti aziendali vanno registrati tempestivamente in maniera cronologica progressiva, ossia immediatamente dopo il loro realizzarsi e pertanto in modo aggiornato. I requisiti dell’obbligo di registrazione sono determinati dal genere e dall’entità dell’attività lucrativa indipendente.

Maggiori dettagli sulle disposizioni generali (art. 957 segg. CO) e su quelle specifiche riguardanti la contabilità (art. 662 segg. CO) sono contenuti nell’info IVA “Contabilità e fatturazione”.