8.2 Aliquote saldo

Info IVA per settore 18 · Avvocati e notai

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2024

AFC · Info IVA settore 18 · n. 8.2 · Italiano

I contribuenti che realizzano una cifra d’affari annua determinante proveniente da prestazioni imponibili fino a 5,024 milioni di franchi (IVA inclusa) e che devono pagare imposte per un importo pari o inferiori a 108 000 franchi all’anno, calcolate in base all’aliquota saldo applicabile, possono conteggiare l’imposta con il metodo delle aliquote saldo (art. 37 LIVA).

Nei rendiconti IVA le aliquote saldo sono applicate come moltiplicatori: si dichiara il totale di tutte le cifre d’affari imponibili, compresa l’IVA, lo si moltiplica, ai fini del calcolo dell’IVA, per l’aliquota saldo assegnata al contribuente. Nelle fatture ai clienti vanno per contro menzionate le aliquote d’imposta previste per legge ai sensi dell’articolo 25 LIVA.

Se si applicano le aliquote saldo non è necessario determinare l’imposta precedente e il rendiconto IVA va inoltrato solo semestralmente.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Aliquote saldo contiene ulteriori informazioni su questo metodo di rendiconto.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 37 LIVA), applicabile dal 01.01.2024 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).