A.1.2 Suddivisione di una collettività pubblica in servizi autonomi

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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Le collettività pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo l’articolo 12 capoverso 1 LIVA possono essere suddivise in S autonomi. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), un S autonomo è un’unità organizzativa giuridicamente dipendente di una collettività pubblica, che di regola agisce in modo del tutto indipendente e che dispone di potere decisionale nel suo ambito definito (ad es. funzione).

Nella contabilità finanziaria, i S autonomi vengono di norma gestiti in una funzione separata (ad es. 7200 «Acque di scarico»). Il diritto in materia di IVA ammette una (ulteriore) suddivisione di una funzione in diversi S autonomi (ad es. centro di costo 7202 «Impianti di depurazione – compiti comunali» e centro di costo 7206 «Impianti di depurazione regionali») solo se per i corrispondenti centri di costo sono riscossi emolumenti distinti oppure se a uno dei centri di costo è collegata un’altra collettività pubblica (ad es. in virtù di un contratto di collaborazione). In questo caso, l’importante è che la funzione suddivisa corrisponda a un’attività tipica del singolo centro di costo.

Sono S autonomi secondo l’articolo 12 capoverso 1 LIVA anche gli istituti di diritto pubblico non dotati di personalità giuridica propria. Di regola, questi istituti sono elencati nell’allegato al conto annuale.