A.1.3 Riunione di singoli servizi autonomi

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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I S autonomi della medesima collettività pubblica possono riunirsi a scelta in un unico soggetto fiscale. È anche possibile creare diverse riunioni oppure riunire in un soggetto fiscale unico tutti i servizi (art. 12 cpv. 2 LIVA). Inoltre, non è rilevante che tutti i S autonomi riuniti in uno stesso soggetto fiscale eseguano prestazioni imponibili.

Esempio
I S «Approvvigionamento idrico», «Eliminazione delle acque di scarico» e «Smaltimento dei rifiuti» di un Comune si riuniscono ai fini dell’IVA e conteggiano quindi l’IVA con un numero IVA comune (un solo soggetto fiscale ai fini dell’IVA).

Per tutte le prestazioni effettuate in seno alla medesima riunione, i S autonomi devono emettere una fattura dettagliata. Poiché si tratta di una transazione interna al gruppo, l’emissione della fattura avviene senza indicare l’IVA. Ogni S deve allestire un rendiconto IVA interno (senza transazioni interne al gruppo).
Occorre rilevare che il diritto alla deduzione dell’imposta precedente per S per via delle eventuali transazioni interne al gruppo si rifà ai principi dell’imposizione di gruppo secondo l’info IVA Imposizione di gruppo. A tal proposito, occorre anche considerare che le prestazioni a un S con un ambito non imprenditoriale comportano una correzione della deduzione dell’imposta precedente. Le cifre d’affari e le imposte precedenti secondo questi rendiconti IVA interni devono essere sommate e riportate nel rendiconto IVA unico e, su richiesta, presentate all’AFC.

Una riunione può essere richiesta all’inizio di ogni periodo fiscale e deve essere mantenuta per almeno un periodo fiscale. La procedura di notifica, nel caso si scelga una simile riunione, non trova applicazione. Qualsiasi modifica della composizione della riunione deve essere comunicata all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale. In caso di comunicazione tardiva, la modifica trova applicazione dall’inizio del periodo fiscale successivo.

In caso di riunione di un S con unità organizzative (art. 21 cpv. 6 LIVA) che non si qualificano come S, non si configura più una riunione secondo l’articolo 12 capoverso 2 LIVA, bensì un gruppo d’imposizione secondo l’articolo 13 LIVA (→ cifra B.6).

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).