A.2.4 Società semplici di collettività pubbliche

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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Quando due o più collettività pubbliche collaborano in virtù di un contratto e si presentano verso l’esterno sotto lo stesso nome, vi è una società semplice di collettività pubbliche ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 lettera d OIVA.

Può trattarsi tanto di una comunità di persone senza capacità giuridica sotto forma di società semplice ai sensi dell’articolo 530 segg. CO quanto di un’unione di Comuni di diritto pubblico senza personalità giuridica.

Se però alla società semplice partecipano (anche) persone fisiche o giuridiche, non è più una società semplice di collettività pubbliche ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 lettera d OIVA, neanche se la persona giuridica di diritto privato è detenuta esclusivamente da una o più collettività pubbliche.

Nell’ambito della cooperazione transfrontaliera, anche le collettività pubbliche estere possono entrare a far parte di società semplici (art. 12 cpv. 3 OIVA).

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).