B.2 Esenzione dall’assoggettamento
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
AFC · Info IVA settore 19 · B.2 Esenzione dall’assoggettamento · Italiano
Fintanto che non è dato l’assoggettamento obbligatorio di cui alla cifra B.1, le collettività pubbliche sono esentate dall’assoggettamento ai sensi dell’articolo 12 capoverso 3 LIVA.
Esempio
Il S «Ufficio tecnico» del Comune di Prato Basso è gestito come un S senza finanziamento speciale. I suoi investimenti sono finanziati con mezzi generali.
Nel 2024 ha realizzato le seguenti entrate (tutti gli importi in CHF):
Permessi di costruzione | 30 000 |
Controllo cantieri | 20 000 |
Pulizia strade private | 37 000 |
Pulizia strade per Comuni limitrofi | 108 000 |
Lavori di scavo per il S «Approvvigionamento idrico» | 60 000 |
Pulizia piazze per il S «Piscina scoperta» | 20 000 |
Manutenzione strade per il S «Azienda forestale» | 40 000 |
Cifra d’affari totale realizzata nel 2024 | 315 000 |
Il S «Ufficio tecnico» realizza una cifra d’affari imponibile proveniente da prestazioni a terzi che non sono collettività pubbliche di 37 000 franchi: di conseguenza è esentato dall’assoggettamento ai sensi dell’articolo 12 capoverso 3 LIVA.
Le entrate provenienti da attività sovrane (permessi di costruzione e controllo cantieri), da prestazioni ad altre collettività pubbliche (Comuni limitrofi) e da prestazioni ai S della medesima collettività pubblica (S «Approvvigionamento idrico», S «Piscina scoperta» e S «Azienda forestale») sono irrilevanti ai fini della determinazione dell’assoggettamento obbligatorio.