B.2 Esenzione dall’assoggettamento

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

AFC · Info IVA settore 19 · B.2 Esenzione dall’assoggettamento · Italiano

Fintanto che non è dato l’assoggettamento obbligatorio di cui alla cifra B.1, le collettività pubbliche sono esentate dall’assoggettamento ai sensi dell’articolo 12 capoverso 3 LIVA.

Esempio
Il S «Ufficio tecnico» del Comune di Prato Basso è gestito come un S senza finanziamento speciale. I suoi investimenti sono finanziati con mezzi generali.

Nel 2024 ha realizzato le seguenti entrate (tutti gli importi in CHF):

Permessi di costruzione

30 000

Controllo cantieri

20 000

Pulizia strade private

37 000

Pulizia strade per Comuni limitrofi

108 000

Lavori di scavo per il S «Approvvigionamento idrico»

60 000

Pulizia piazze per il S «Piscina scoperta»

20 000

Manutenzione strade per il S «Azienda forestale»

40 000

Cifra d’affari totale realizzata nel 2024

315 000

Il S «Ufficio tecnico» realizza una cifra d’affari imponibile proveniente da prestazioni a terzi che non sono collettività pubbliche di 37 000 franchi: di conseguenza è esentato dall’assoggettamento ai sensi dell’articolo 12 capoverso 3 LIVA.

Le entrate provenienti da attività sovrane (permessi di costruzione e controllo cantieri), da prestazioni ad altre collettività pubbliche (Comuni limitrofi) e da prestazioni ai S della medesima collettività pubblica (S «Approvvigionamento idrico», S «Piscina scoperta» e S «Azienda forestale») sono irrilevanti ai fini della determinazione dell’assoggettamento obbligatorio.