B.1 Assoggettamento obbligatorio

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

AFC · Info IVA settore 19 · B.1 Assoggettamento obbligatorio · Italiano

I soggetti fiscali delle collettività pubbliche quali i Servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LIVA, gli altri enti di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 OIVA e le riunioni di diversi Servizi autonomi in un unico soggetto fiscale ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 LIVA (→ cifre A.1 e A.2) sono obbligatoriamente assoggettati all’imposta se realizzano una cifra d’affari annua minima di 100 000 franchi da prestazioni imponibili rese a terzi che non sono collettività pubbliche (art. 12 cpv. 3 LIVA e contrario). La cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta (art. 12 cpv. 3 LIVA).

Esempi di prestazioni imprenditoriali, e quindi imponibili, solitamente eseguite da una collettività pubblica sono citati all’articolo 14 OIVA e alla cifra C.1.

Sono irrilevanti ai fini della quantificazione della cifra d’affari determinante per l’assoggettamento obbligatorio:

  • la cifra d’affari totale (imponibile ed esclusa) proveniente da prestazioni rese alla medesima collettività pubblica e rese ad altre collettività pubbliche; e

  • la cifra d’affari proveniente da prestazioni escluse dall’imposta rese a terzi che non sono collettività pubbliche secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA; e

  • le non controprestazioni, ossia i flussi di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 LIVA.

[Illustrazione: nell’originale]

L’assoggettamento di una società di diritto privato detenuta al 100 % da una singola collettività pubblica è disciplinato dall’articolo 10 LIVA, anche se è considerata un’unità organizzativa di una collettività pubblica ai sensi dell’articolo 21 capoverso 6 LIVA.

Gli enti seguenti, che sono parte di una collettività pubblica (S ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LIVA; altri enti di diritto pubblico ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 OIVA), sono inoltre esentati dall’assoggettamento se nell’arco di un anno realizzano, sul territorio svizzero e all’estero, una cifra d’affari inferiore a 250 000 franchi da prestazioni che non sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA (elenco esaustivo):

  • gli ospedali;

  • le case per anziani, di riposo e di cura;

  • le istituzioni di aiuto, incluse le organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex);

  • asili e centri per la gioventù;

  • le scuole;

  • i musei;

  • i teatri.

Ulteriori informazioni in merito all’esame dell’assoggettamento si trovano alla cifra B.8.

Esempio
Il S «Ufficio tecnico» del Comune di Prato Alto è gestito come un S senza finanziamento speciale. I suoi investimenti sono finanziati con mezzi generali.

Nel 2024 ha realizzato le seguenti entrate (tutti gli importi in CHF):

Permessi di costruzione

20 000

Controllo cantieri

10 000

Pulizia strade private

127 000

Pulizia strade per Comuni limitrofi

98 000

Lavori di scavo per il S «Approvvigionamento idrico»

30 000

Pulizia piazze per il S «Piscina scoperta»

10 000

Manutenzione strade per il S «Azienda forestale»

  20 000

Cifra d’affari totale realizzata nel 2024

315 000

Il S «Ufficio tecnico» realizza una cifra d’affari imponibile proveniente da prestazioni a terzi che non sono collettività pubbliche di 127 000 franchi: questo comporta il suo assoggettamento obbligatorio ai sensi dell’articolo 12 capoverso 3 LIVA.

Le entrate provenienti da attività sovrane (permessi di costruzione e controllo cantieri), da prestazioni rese ad altre collettività pubbliche (Comuni limitrofi) e da prestazioni rese ai servizi della medesima collettività pubblica (S «Approvvigionamento idrico», «Piscina scoperta» e «Azienda forestale») sono irrilevanti ai fini della determinazione dell’assoggettamento obbligatorio.

Dall’inizio dell’assoggettamento del S «Ufficio tecnico», soggiacciono all’imposta le seguenti cifre d’affari:

  • pulizia strade private;

  • pulizia strade per Comuni limitrofi.

Inoltre, il S «Ufficio tecnico» ha la possibilità di assoggettare volontariamente all’imposta (opzione; → cifra C.5) le prestazioni effettuate ai servizi autonomi della medesima collettività pubblica che sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28 lettera a LIVA (lavori di scavo per il S «Approvvigionamento idrico», pulizia piazze per il S «Piscina scoperta» e manutenzione strade per il S «Azienda forestale»).

[Illustrazione: nell’originale]

Maggiori informazioni sulle prestazioni imponibili ed escluse dall’imposta e sulle non controprestazioni figurano nel capitolo C.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).