B.6 Imposizione di gruppo secondo l’articolo 13 LIVA
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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L’imposizione di gruppo ai sensi dell’articolo 13 LIVA è applicabile ai S autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (art. 12 cpv. 1 LIVA) soltanto se
uno o più S di una collettività pubblica; e
almeno una persona giuridica controllata da questa collettività pubblica
si riuniscono in un unico soggetto fiscale.
Il metodo delle aliquote forfetarie non è applicabile in caso d’imposizione di gruppo.
[Illustrazione: nell’originale] | Per ulteriori spiegazioni dettagliate sull’imposizione di gruppo si rimanda all’info IVA Imposizione di gruppo. |
Se unicamente singoli S autonomi di una collettività pubblica vogliono riunirsi in un soggetto fiscale, lo possono fare al di fuori dell’imposizione di gruppo sulla base dell’articolo 12 capoverso 2 LIVA (riunione di singoli S autonomi; → cifra A.1.3).
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).