B.6 Imposizione di gruppo secondo l’articolo 13 LIVA

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

AFC · Info IVA settore 19 · B.6 Imposizione di gruppo secondo… · Italiano

L’imposizione di gruppo ai sensi dell’articolo 13 LIVA è applicabile ai S autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni (art. 12 cpv. 1 LIVA) soltanto se

  • uno o più S di una collettività pubblica; e

  • almeno una persona giuridica controllata da questa collettività pubblica

si riuniscono in un unico soggetto fiscale.

Il metodo delle aliquote forfetarie non è applicabile in caso d’imposizione di gruppo.

[Illustrazione: nell’originale]

Per ulteriori spiegazioni dettagliate sull’imposizione di gruppo si rimanda all’info IVA Imposizione di gruppo.

Se unicamente singoli S autonomi di una collettività pubblica vogliono riunirsi in un soggetto fiscale, lo possono fare al di fuori dell’imposizione di gruppo sulla base dell’articolo 12 capoverso 2 LIVA (riunione di singoli S autonomi; → cifra A.1.3).

Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 20.09.2024; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).