B.3 Rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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Un soggetto fiscale di una collettività pubblica esentato dall’assoggettamento (→  cifra B.2) ha il diritto, ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 LIVA, di rinunciare all’esenzione dall’assoggettamento se esercita un’attività imprenditoriale.

La rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento deve essere mantenuta per almeno un periodo fiscale (art. 11 cpv. 2 LIVA).

Esempio
Il S «Ufficio tecnico» del Comune di Prato Basso ([Illustrazione: nell’originale] esempio alla cifra B.2) non è obbligatoriamente assoggettato all’imposta. Poiché le entrate che realizza hanno carattere imprenditoriale (pulizia di strade private e di strade dei Comuni limitrofi), può rinunciare all’esenzione dall’assoggettamento in base all’articolo 11 capoverso 1 LIVA e chiedere di essere iscritto volontariamente nel registro dei contribuenti IVA.

Nei rendiconti IVA il S «Ufficio tecnico» deve dichiarare le cifre d’affari realizzate con la pulizia delle strade private e delle strade dei Comuni limitrofi dall’inizio dell’assoggettamento volontario.

Le entrate provenienti da attività sovrane (permessi di costruzione e controllo cantieri; art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA) non sono imponibili.

Le prestazioni del S «Ufficio tecnico» ai servizi autonomi della medesima collettività pubblica sono escluse dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 28 lett. a LIVA); all’inizio dell’assoggettamento, il S «Ufficio tecnico» può quindi decidere per ognuna di queste prestazioni (lavori di scavo per il S «Approvvigionamento idrico», pulizia piazze per il S «Piscina scoperta» e manutenzione strade per il S «Azienda forestale») se vuole o no optare per la loro imposizione volontaria ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 LIVA.