H.8.3 Commercio di energia nella procedura di scambio
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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Il commercio di energia nella procedura di scambio consiste in un alternarsi di fornitura e restituzione di energia a seconda del periodo, senza fatturazioni reciproche. L’operazione quantitativa (senza indicazione del valore) è contabilizzata nei cosiddetti conti correnti energia.
Questo scambio quantitativo di energia non va valorizzato dal profilo dell’IVA, a condizione che:
i conti correnti energia siano tenuti correttamente;
tutte le società elettriche partecipanti alla procedura di scambio nazionale siano registrate quali contribuenti IVA; e
il destinatario sia legittimato alla deduzione totale dell’imposta precedente.
Tale procedura semplificata è valida esclusivamente, e senza pregiudizio, per questo scambio di energia.