H.8.3 Commercio di energia nella procedura di scambio

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

AFC · Info IVA settore 19 · H.8.3 Commercio di energia nella… · Italiano

Il commercio di energia nella procedura di scambio consiste in un alternarsi di fornitura e restituzione di energia a seconda del periodo, senza fatturazioni reciproche. L’operazione quantitativa (senza indicazione del valore) è contabilizzata nei cosiddetti conti correnti energia.

Questo scambio quantitativo di energia non va valorizzato dal profilo dell’IVA, a condizione che:

  • i conti correnti energia siano tenuti correttamente;

  • tutte le società elettriche partecipanti alla procedura di scambio nazionale siano registrate quali contribuenti IVA; e

  • il destinatario sia legittimato alla deduzione totale dell’imposta precedente.

Tale procedura semplificata è valida esclusivamente, e senza pregiudizio, per questo scambio di energia.