H.8.4 Energia sostitutiva
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
AFC · Info IVA settore 19 · H.8.4 Energia sostitutiva · Italiano
Le perdite di produzione subite temporaneamente o durevolmente (ad es. diminuzione dell’afflusso di acqua nel lago artificiale in seguito alla deviazione dell’acqua o diminuzione della potenza in seguito alla minore pendenza) da un’impresa elettrica in seguito alla costruzione o all’ampliamento di una centrale di un’altra impresa (ad es. diga o costruzione di una centrale) sono di regola compensate con l’energia sostitutiva «gratuita». Tali forniture sono in relazione a un’estensione dell’attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente.
Questa fornitura quantitativa di energia sostitutiva non va valorizzato dal profilo dell’IVA, a condizione che:
ambedue le imprese elettriche siano registrate quali contribuenti IVA; e
il destinatario sia legittimato alla deduzione totale dell’imposta precedente.
Tale procedura semplificata è valida esclusivamente, e senza pregiudizio, per questa compensazione di produzione.