H.8.10 Controllo degli impianti elettrici

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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I controlli saltuari effettuati con il proprio personale dall’ispettorato federale degli impianti a corrente forte secondo l’articolo 39 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) sono considerati attività sovrane (art. 3 lett. g LIVA), anche se vengono accertati difetti e i costi dei controlli saltuari sono a carico del proprietario dell’impianto. Gli emolumenti fatturati in proposito non soggiacciono all’imposta. I costi per la rimozione del difetto sono per contro imponibili all’aliquota normale.

Se i controlli saltuari giusta l’articolo 39 capoverso 1 OIBT vengono effettuati dal personale di un gestore di rete, la controprestazione fatturata da quest’ultimo soggiace all’imposta all’aliquota normale, indipendentemente dal soggetto a cui questa prestazione è fatturata.

Se l’ispettorato o i gestori di rete incaricano un terzo di eseguire detti controlli, le relative prestazioni sono imponibili all’aliquota normale.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).