H.8.5 Diritti d’utilizzazione per linee elettriche e condotte del gas
Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche
In vigore · Stato dal 20 settembre 2024
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Chi concede a un terzo il diritto d’utilizzazione della sua rete di linee o condotte esegue una prestazione di servizi. È considerato luogo della prestazione di servizi quello nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa (art. 8 cpv. 1 LIVA). Di conseguenza, si è in presenza di una prestazione di servizi imponibile all’aliquota normale se il destinatario ha la sua sede sul territorio svizzero e di una prestazione eseguita all’estero non imponibile (con diritto alla deduzione dell’imposta precedente) se il destinatario ha la sua sede all’estero.