H.8.6 Energia gratuita e a tariffa preferenziale

Info IVA per settore 19 · Collettività pubbliche

In vigore · Stato dal 20 settembre 2024

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I gestori degli impianti idroelettrici devono versare un canone per il diritto di utilizzazione dell’acqua (concessione) ai Comuni di ubicazione degli impianti. L’emolumento corrisposto per la concessione non soggiace all’imposta per i Comuni di ubicazione degli impianti in quanto si tratta di un’attività sovrana (art. 3 lett. g LIVA).

Una parte del canone per i diritti d’acqua è compensata con le forniture di energia gratuita o a tariffa preferenziale. I gestori degli impianti idroelettrici devono imporre queste forniture di energia al prezzo intero (vale a dire alle tariffe normalmente valide per i Comuni in questione).

Per la fatturazione occorre procedere nel modo seguente:

Il fornitore di energia (concessionario) emette una fattura al Comune (concedente) alle tariffe normali inclusa l’IVA all’aliquota normale. Per la differenza tra questo valore e il valore della fornitura gratuita o a tariffa preferenziale, il fornitore allestisce per il Comune una nota di credito separata (senza IVA). Questo procedimento permette al Comune di far valere correttamente la deduzione dell’imposta precedente, nella misura in cui ne ha diritto, e al fornitore di energia di versare l’IVA sulla controprestazione effettiva per la fornitura di energia. Il fornitore di energia non è legittimato alla deduzione dell’imposta precedente sulla nota di credito per il diritto d’acqua concesso, in quanto la concessione di questo diritto è considerata un’attività sovrana (art. 3 lett. g LIVA).

Il S assoggettato del Comune non è legittimato a dedurre l’imposta precedente gravante i costi finanziati con le entrate della concessione (art. 3 lett. g in combinato disposto con l’art. 28 cpv. 1 LIVA e contrario [attività non imprenditoriale]).