4.16 Pubblicità effettuata per terzi nell’ambito di manifestazioni di formazione

Info IVA per settore 20 · Formazione

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 20 · n. 4.16 · Italiano

Si tratta di una prestazione pubblicitaria imponibile per terzi nell’ambito di manifestazioni come corsi e congressi, quando durante tale manifestazione si fa pubblicità per terzi e il destinatario paga per esempio la prestazione pubblicitaria sotto forma di assunzione delle spese, messa a disposizione gratuita, pagamento o simili.

La base di calcolo della prestazione pubblicitaria eseguita è costituita dal prezzo di mercato della prestazione compensata con la prestazione pubblicitaria (p. es. assunzione dei costi dei locali).

La controprestazione per la partecipazione rimane esclusa dall’imposta, se la prestazione di formazione prevale e se non si tratta di una prestazione di consulenza e/o di una manifestazione sociale a carattere di svago e/o divertimento ai sensi della cifra 2.

Esempio

Una scuola professionale per parrucchieri offre anche corsi di perfezionamento per parrucchieri da donna. In primavera sono presentate e insegnate le nuove tendenze di taglio per donna. I partecipanti pagano una tassa di partecipazione al corso di 200 franchi. Un noto produttore di cosmetici sostiene inoltre i corsi della scuola professionale per parrucchieri con un contributo di 1000 franchi. Durante i corsi, la scuola professionale per parrucchieri pubblicizza i prodotti della marca di cosmetici come per esempio shampoo e tinte, raccomandandone l’utilizzazione ai partecipanti.

Il contributo di 1000 franchi della casa cosmetica è imponibile all’aliquota normale quale controprestazione per la prestazione pubblicitaria eseguita. La tassa di partecipazione di 200 franchi versata dai partecipanti per il corso è invece esclusa dall’imposta perché relativa a una prestazione di formazione.