2.1.1 In generale

Info IVA per settore 20 · Formazione

In vigore · Stato dal 19 dicembre 2024

AFC · Info IVA settore 20 · n. 2.1.1 · Italiano

La prestazione di formazione va delimitata dalla prestazione di consulenza imponibile. Si ha una prestazione di consulenza imponibile se sono soddisfatte cumulativamente le tre condizioni di seguito riportate, ossia se la prestazione (contratto)

  • è concepita in base alle esigenze individuali del mandante;

  • è fondata su una precedente analisi della situazione in questione presso il mandante (impresa); e

  • consiste nell’elaborazione e nell’eventuale attuazione di concrete proposte di soluzione di un problema.

Anche nell’ambito delle prestazioni di consulenza sono trasmesse conoscenze, tuttavia non si tratta del loro scopo primario. Contrariamente a una prestazione di formazione, la prestazione di consulenza non si esaurisce con la trasmissione di conoscenze. L’obiettivo primario consiste nell’attuazione di conoscenze teoriche per risolvere un problema concreto. Vi è una prestazione simile, ad esempio, se viene eseguita per terzi una consulenza a titolo oneroso relativa alla professione, agli studi o alla carriera.

Le prestazioni di consulenza sono considerate eseguite nel luogo in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica (art. 8 cpv. 1 LIVA).

Una prestazione è sovente costituita sia da elementi d’insegnamento sia da elementi di consulenza. Per giudicare se una tale prestazione di servizi debba essere qualificata come prestazione di formazione o di consulenza fa stato il contenuto del contratto stipulato. Se lo scopo principale dei contraenti è la consulenza, gli eventuali elementi della prestazione di formazione sono subordinati alla consulenza e la controprestazione complessiva è imponibile (art. 19 cpv. 3 LIVA).

La situazione cambia se lo scopo principale dei contraenti è la prestazione di formazione. In questo caso gli eventuali elementi della prestazione di consulenza sono subordinati alla formazione e la controprestazione complessiva è esclusa dall’imposta (art. 19 cpv. 3 LIVA).

Esempi

  • A una catena di supermercati sono presentate possibilità per ridurre costi e perdite dovuti ai furti. In tal caso si tratta di una prestazione di consulenza imponibile.

  • A una catena di supermercati sono presentate possibilità per ridurre costi e perdite dovuti ai furti. L’incaricato introduce autonomamente la soluzione scelta insieme alla direzione e la mette in atto (ad es. mediante formazioni e il coaching del personale). Le formazioni del personale costituiscono prestazioni accessorie alla consulenza e sono quindi imponibili all’aliquota normale.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).