2.3.4 Esempi

Info IVA per settore 21 · Sanità

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 21 · n. 2.3.4 · Italiano

Esempio 1
Presso un centro di medicina tradizionale cinese lavorano un agopuntore svizzero in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione nonché agopuntori provenienti dalla Cina (e non riconosciuti in Svizzera). Il centro offre terapie di agopuntura prestate dagli agopuntori cinesi sotto la responsabilità dell’agopuntore svizzero. La legge sanitaria del Cantone in cui si trova tale centro non esige un’autorizzazione cantonale all’esercizio. Il centro soddisfa le condizioni di cui alla cifra 2.3.1. Pertanto, le cure mediche prestate dagli agopuntori cinesi sotto la responsabilità dell’agopuntore svizzero sono escluse dall’imposta.

Esempio 2
Due podologi indipendenti eseguono prestazioni mediche di cura dei piedi (trattamento podologico) su pazienti di uno studio di podologia. Lo studio di podologia agisce quale prestatore nei confronti dei pazienti, fattura le cure in nome proprio e retrocede ai podologi una percentuale degli onorari riscossi. Per la gestione dello studio di podologia non è richiesta un’autorizzazione cantonale. Se le condizioni di cui alla cifra 2.3.1 sono adempite, i trattamenti eseguiti dai podologi indipendenti e fatturati a nome del centro sono esclusi dall’imposta. Le prestazioni dei podologi allo studio di podologia sono considerate cure mediche escluse dall’imposta, a condizione che i podologi siano titolari di un’autorizzazione all’esercizio della professione.

Esempio 3
Una dietista impiegata in una clinica privata (a scopo lucrativo) lavora due giorni a settimana presso un centro per disturbi del comportamento alimentare. Le sue consulenze nutrizionali vengono fatturate ai pazienti a nome del centro. Il centro, in possesso dell’autorizzazione cantonale all’esercizio, risponde di eventuali danni causati dalla dietista. La clinica privata fattura al centro la messa a disposizione della dietista. Se le condizioni di cui alla cifra 2.3.1 sono adempiute, le consulenze nutrizionali fatturate a nome del centro sono escluse dall’imposta. Per contro, la messa a disposizione della dietista è imponibile per la clinica privata (messa a disposizione di personale).

Esempio 4
Il centro NATURA offre le seguenti terapie: bioenergetica, massaggio rilassante e haloterapia. I terapisti non sono impiegati del centro e fatturano ai pazienti le cure a proprio nome. Tuttavia, i loro nomi non figurano nei locali commerciali; le terapie vengono proposte sul sito Internet del centro e possono essere prenotate esclusivamente su tale sito o chiamando il numero di telefono del centro.

In tal caso è importante chiarire soprattutto a chi vadano attribuite le prestazioni eseguite dai terapisti sui pazienti (lett. a e b). In secondo luogo, occorre verificare se esista un rapporto di prestazione tra il centro e i terapisti nonché come questo vada categorizzato ai fini dell’IVA (lett. c).

a.

I terapisti non possiedono un’autorizzazione all’esercizio della professione in quanto le loro attività non sono regolamentate dal Cantone. Non si presentano ai clienti col proprio nome bensì a nome del centro NATURA. Il fatto che i terapisti fatturino le prestazioni in nome proprio non cambia nulla al riguardo. Pertanto, tutte le cure da loro prestate vanno attribuite al centro NATURA e devono essere prese in considerazione per stabilire se le condizioni d’assoggettamento sono soddisfatte. All’occorrenza, il totale delle cifre d’affari va dichiarato con il medesimo numero IVA.

b.

Le cifre d’affari derivanti dalle prestazioni eseguite dai terapisti devono essere imposte dal centro NATURA se il centro è assoggettato all’imposta.

c.

Se i terapisti svolgono un’attività indipendente ai sensi dell’articolo 10 LIVA, vi è messa a disposizione dell’infrastruttura da parte del centro NATURA. Poiché i terapisti non sono in possesso dell’autorizzazione all’esercizio della professione e, pertanto, non sono riconosciuti come persone esercitanti una professione medica e sanitaria conformemente all’articolo 21 capoverso 2 numero 3 LIVA, la messa a disposizione dell’infrastruttura da parte del centro NATURA è imponibile all’aliquota normale (→ cifra 2.4).

Se, al contrario, i terapisti vengono considerati dipendenti, non vi è alcun rapporto di prestazione tra loro e il centro NATURA. In questa costellazione i flussi finanziari tra le parti non sono considerati transazioni rilevanti dal punto di vista dell’IVA e non sono quindi imponibili.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 21 cpv. 2 n. 2 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).