8.7.2 Vendita per corrispondenza

Info IVA per settore 22 · Organizzazioni di assistenza e di beneficenza e istituzioni sociali

In vigore · Stato dal 17 settembre 2026

AFC · Info IVA settore 22 · n. 8.7.2 · Italiano

La vendita di beni per corrispondenza è imponibile all’aliquota determinante. Va imposta la totalità della controprestazione ricevuta. Se nel prezzo di vendita è compresa una quota-parte di dono occulta, l’intera controprestazione fatturata al cliente è imponibile all’aliquota determinante. I cosiddetti supplementi per il commercio equo versati a favore di lavoratori del terzo mondo fanno parte della controprestazione (nessuna diminuzione della controprestazione).

Se la quota-parte di dono è indicata separatamente nella fattura al cliente, senza alcun riferimento all’IVA, si tratta di doni e le spiegazioni indicate alla cifra 8.7.1 si applicano per analogia.

Se nell’ambito delle ordinazioni (scritte) è possibile fare doni, nel senso che oltre al prezzo di acquisto il cliente può versare spontaneamente un contributo di sostegno, vale quanto segue:

  • se nella contabilità il prezzo di vendita (ad es. prezzo di catalogo) e il dono supplementare versato sono contabilizzati separatamente, solo il prezzo di vendita ufficiale dei beni è imponibile all’aliquota determinante; la ripartizione va effettuata in base alle fatture o alle polizze di versamento conservate;

  • un’altra variante per la distinzione dei doni consiste nello spedire, oltre alla polizza di versamento per il pagamento dei beni, una polizza di versamento supplementare per il dono, intestata a un conto speciale doni.

Si raccomanda di contabilizzare su conti separati la cifra d’affari realizzata con la vendita delle merci e i doni. L’imposta precedente sull’acquisto di merci può essere dedotta integralmente.

[Illustrazione: nell’originale]

Maggiori informazioni figurano nell’info IVA Deduzione dell’imposta precedente.