2.2 Assoggettamento di associazioni culturali e di organizzazioni di utilità pubblica
Info IVA per settore 23 · Cultura
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 23 · n. 2.2 · Italiano
In ambito culturale si verifica spesso che le attività imprenditoriali suscettibili di comportare l’assoggettamento siano esercitate non solo da imprese contraddistinte dalle consuete forme giuridiche (impresa individuale, Sagl, SA ecc.) bensì anche da associazioni, fondazioni o altre organizzazioni di utilità pubblica.
Le associazioni culturali e sportive senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico e le organizzazioni di utilità pubblica sono esentate dall’assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. c LIVA) se conseguono, sul territorio svizzero e all’estero, una cifra d’affari annua inferiore a 250 000 franchi proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA).
Per organizzazione di utilità pubblica s’intende un’organizzazione che soddisfa le condizioni definite per l’imposta federale diretta ai sensi dell’articolo 56 lettera g LIFD (art. 3 lett. j LIVA).
S’intendono senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico le associazioni culturali adempienti cumulativamente le seguenti condizioni:
1) | Si tratta di una persona giuridica con la forma giuridica di un’associazione ai sensi degli articoli 60 segg. CC. |
2) | Le persone che dirigono l’associazione non sono vincolate da un rapporto d’impiego con l’associazione né retribuite per l’attività che svolgono. Non rientra nella retribuzione finanziaria l’indennizzo di spese sostenute nel quadro dello svolgimento dei compiti dell’associazione. |
3) | L’attività dell’associazione non è finalizzata al conseguimento di un utile. Eventuali utili sono destinati al finanziamento di altre attività dell’associazione. Non è quindi consentito inserire negli statuti disposizioni che prevedono la ripartizione dell’utile netto fra i suoi membri. |
Il limite della cifra d’affari menzionato è applicabile anche a un comitato organizzativo senza scopo lucrativo e gestito a titolo onorifico.
Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 10 LIVA), applicabile dal 01.01.2023 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).