2.1 Principio

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 23 · n. 2.1 · Italiano

Ai fini dell’assoggettamento è determinante l’esercizio di un’impresa ai sensi della legge e non le eventuali cifre d’affari già realizzate con tale esercizio. Per non costringere tutti ad adempiere agli obblighi di rendiconto correlati a un assoggettamento, la legge prevede l’esenzione dall’assoggettamento quando, nell’arco di un anno, le entrate derivanti da prestazioni eseguite sul territorio svizzero e all’estero, che non sono escluse dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIVA, sono inferiori a 100 000 franchi o a 250 000 franchi per le associazioni culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico o per le organizzazioni di utilità pubblica (→ cifra 2.2). Occorre quindi distinguere tra l’assoggettamento obbligatorio e quello conseguente alla rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento.

[Illustrazione: nell’originale]

Delucidazioni particolareggiate su chi esercita un’impresa e su che cosa comporta l’assoggettamento sono riportate nell’info IVA Assoggettamento.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 10 LIVA), applicabile dal 01.01.2023 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).