7.1 Prestazioni di servizi culturali rese direttamente al pubblico
Info IVA per settore 23 · Cultura
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2018
AFC · Info IVA settore 23 · n. 7.1 · Italiano
L’esclusione dall’imposta si fonda sull’articolo 21 capoverso 2 numero 14 LIVA. In concreto riguarda due generi di cifre d’affari, da un lato le entrate dalla vendita di biglietti d’ingresso per manifestazioni culturali (→ cifra 7.6), dall’altro i cachet e gli onorari percepiti dagli artisti (→ cifra 7.4).
[Illustrazione: nell’originale] | Per l’esclusione dall’imposta delle prestazioni culturali eseguite da artisti, è determinante unicamente se la prestazione è resa direttamente al pubblico o è da esso fruibile direttamente. Questa condizione è adempiuta quando la rappresentazione ha luogo dinanzi al pubblico fisicamente presente. |
Esempi
Spettacoli teatrali dinanzi al pubblico presente;
Registrazioni televisive in studio dinanzi al pubblico presente.
Questo principio vale per le rappresentazioni e proiezioni culturali (→ cifre 7.2.1 e 7.2.2) ma anche per i baracconisti e i giochi di abilità da loro offerti (→ cifra 7.2.3), per determinate prestazioni di musei, giardini botanici e zoologici (→ cifra 7.2.4), come pure per prestazioni di servizi di biblioteche, archivi e centri di documentazione (→ cifra 7.2.5).
La controprestazione è invece imponibile all’aliquota normale, se l’artista non rende la sua prestazione direttamente al pubblico presente ma ad esempio in uno studio radiofonico o televisivo per la ridiffusione immediata o in uno studio per la registrazione su un supporto video o audio.