8.2.3.1 Cineasti

Info IVA per settore 23 · Cultura

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2010

AFC · Info IVA settore 23 · n. 8.2.3.1 · Italiano

Secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 16 LIVA le prestazioni culturali dei cineasti sono pure escluse dall’IVA. Sono cineasti ai sensi della LIVA ad esempio le seguenti persone:

  • regista cinematografico;

  • sceneggiatore;

  • dialoghista;

  • Ingegnere del suono;

  • direttore della fotografia;

  • montatore cinematografico;

  • scenografo.

Sono esclusi dall’imposta in particolare i cachet che i cineasti ricevono per la produzione di un film d’intrattenimento, di un documentario o di un reportage. È irrilevante se queste prestazioni culturali considerate opere sono create per conto proprio o su mandato di terzi.

Sono invece imponibili all’aliquota normale le prestazioni eseguite da cineasti in ambito pubblicitario. Non è dovuta l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, se il destinatario della prestazione ha sede all’estero.

Se un regista produce per conto proprio un film d’intrattenimento o un documentario, la sua attività di produttore è subordinata a quella di regista ed è quindi esclusa dall’imposta. Se il regista partecipa a una coproduzione, sono escluse dall’imposta anche la quota del cachet pattuito e la partecipazione agli utili che riceve dal (co)produttore.

A prescindere dal genere e dall’ampiezza della loro partecipazione creativa, le seguenti persone (elenco non completo) non sono considerate cineasti e, di conseguenza, le loro prestazioni non sono escluse dall’imposta:

  • assistente alla regia;

  • assistente cameraman;

  • tecnico di scena, operatore generico di scena;

  • segretario di edizione (script continuity);

  • tecnico delle luci.