1.6 Applicabilità temporale

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 27 · n. 1.6 · Italiano

Se le condizioni dell’articolo 20a LIVA sono adempite, l’imposizione delle piattaforme si applica ai contratti conclusi sulla piattaforma a partire dal 1° gennaio 2025. L’articolo 20a LIVA non si applica ai contratti conclusi fino al 31 dicembre 2024, anche se la fornitura dei beni viene effettuata dal 1° gennaio 2025.

Inoltre, bisogna tener conto della disposizione transitoria dell’articolo 115b cpv. 2 LIVA, secondo la quale l’assoggettamento dei fornitori della prestazione di cui all’articolo 20a LIVA, che forniscono sul territorio svizzero beni la cui importazione è esente dall’imposta a causa dell’importo minimo d’imposta (piccoli invii), decorre dal 1° gennaio 2025, se

  • hanno realizzato nel 2024 una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi proveniente dalla fornitura di piccoli invii; e che

  • si presume che eseguiranno tali forniture anche nel 2025.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a e 115b LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).