1.1 Principio (art. 20a LIVA)
Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 27 · n. 1.1 · Italiano
Di norma, una prestazione è considerata effettuata dalla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi (art. 20 cpv. 1 LIVA). Se più persone possono essere considerate fornitori della prestazione (in particolare nel caso dei rapporti trilaterali), la prestazione è attribuita alla persona che agisce come fornitore della prestazione in nome proprio. Ciò vale anche se una persona agisce per un terzo nel quadro di una rappresentanza indiretta (art. 20 cpv. 3 LIVA).
[Illustrazione: nell’originale] | Cfr. per l’attribuzione delle prestazioni l’info IVA Oggetto dell’imposta. |
In deroga a quanto precede, le vendite per le quali acquirenti e venditori vengono messi in contatto per concludere un contratto attraverso una piattaforma elettronica (art. 3 lett. l LIVA) sono considerate vendite di beni (art. 3 lett. d n. 1 LIVA) e sono da attribuire al gestore della piattaforma conformemente all’articolo 20a LIVA (→ cifra 1.2 per la definizione di gestore della piattaforma). Se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 20a LIVA, dal profilo dell’IVA vi sono due forniture:
una prima fornitura dal venditore al gestore della piattaforma, e
una seconda fornitura dal gestore della piattaforma all’acquirente.
[Illustrazione: nell’originale]
L’attribuzione di tali vendite al gestore della piattaforma secondo l’articolo 20a LIVA può comportare il suo assoggettamento. I gestori delle piattaforme senza un punto di riferimento sul territorio svizzero (sede, domicilio, stabilimento d’impresa o prestazioni di servizi sul territorio svizzero) non sono assoggettati all’IVA in Svizzera (art. 10 cpv. 1 LIVA).
Se il gestore della piattaforma è assoggettato all’imposta e il luogo della fornitura che ha facilitato secondo l’articolo 20a capoverso 1 LIVA si trova sul territorio svizzero, egli è debitore dell’IVA su tale fornitura. In tal caso, egli ha in particolare l’obbligo di dichiarare l’IVA dovuta e versarla all’AFC (→ cifra 3). Su richiesta, il gestore della piattaforma assoggettato all’imposta deve emettere una fattura conforme all’IVA nei confronti dell’acquirente (→ cifra 2.7).
A seconda delle circostanze, la prima fornitura dal venditore al gestore della piattaforma assoggettato all’IVA è da considerare esente dall’imposta (art. 23 cpv. 2 n. 13 LIVA) o come eseguita all’estero.
I gestori delle piattaforme, compresi quelli che facilitano altre prestazioni rispetto a quelle di cui all’articolo 3 lettera d numero 1 LIVA, sono considerati terzi tenuti a fornire informazioni conformemente all’articolo 73 capoverso 2 lettera e LIVA (→ cifra 3.5).
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 3, 20a, 23 e 73 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).