1.5.4 Borsa dell’energia elettrica e di altre fonti energetiche

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 27 · n. 1.5.4 · Italiano

Ai fini dell’IVA, l’energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili sono considerati beni che possono essere venduti (art. 3 lett. b LIVA). Se le condizioni sono adempite (→ cifra 1.3), l’imposizione delle piattaforme secondo l’articolo 20a capoverso 1 LIVA è applicabile.

Il gestore di una piattaforma elettronica non è segnatamente considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a capoverso 1 LIVA se non realizza una cifra d’affari direttamente connessa alla transazione effettuata attraverso la piattaforma (art. 20a cpv. 2 lett. b LIVA; → cifra 1.4.3).

Di norma, i gestori di borsa dell’energia elettrica non si qualificano come fornitori di prestazioni ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1 LIVA, perché il venditore vende l’energia elettrica a un organismo di clearing e quest’ultimo la rivende all’acquirente senza che il gestore della borsa dell’energia elettrica sia coinvolto. L’organismo di clearing non è qualificato come fornitore della prestazione ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1 LIVA poiché da un lato non gestisce una piattaforma e dall’altro non agisce in qualità di intermediario ma in nome proprio. Di regola, l’acquirente e il venditore non si conoscono.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 3 e 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).