2.5 Fiducia nell’esattezza delle informazioni fornite dal venditore
Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 27 · n. 2.5 · Italiano
Di regola, il gestore della piattaforma secondo l’articolo 20a LIVA non è in possesso del bene venduto né dispone delle informazioni rilevanti ai fini dell’imposizione (ad es. luogo in cui si trovano i beni al momento dell’inizio del trasporto o della spedizione all’acquirente). Generalmente queste informazioni vengono fornite dal venditore.
Dichiarando e pagando l’IVA dovuta in base alle informazioni trasmesse dal venditore (o da un terzo), il gestore della piattaforma adempie i propri obblighi di rendiconto. Se il venditore ha fornito informazioni di cui il gestore della piattaforma non può sapere che sono errate, l’AFC non effettua riprese fiscali né addebita interessi moratori al gestore della piattaforma. Il venditore risponde eventualmente in via sussidiaria (art. 15 cpv. 4bis LIVA; → cifra 2.6).
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 15 e 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).