2.4 Margine/provvigione del gestore della piattaforma

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 27 · n. 2.4 · Italiano

Tutte le controprestazioni per le prestazioni effettuate dal gestore della piattaforma al venditore, che dipendono dalla conclusione di un contratto sulla piattaforma e che sono quindi dovute soltanto se un contratto è concluso sulla piattaforma, sono considerate un margine del gestore della piattaforma. In quanto tali, le stesse non soggiacciono all’imposta in aggiunta al prezzo di vendita del bene. L’IVA inerente al margine è già inclusa nell’importo dell’IVA fatturata all’acquirente.

Se il gestore della piattaforma fattura prestazioni dovute a prescindere dalla conclusione di un contratto sulla piattaforma, la controprestazione per queste prestazioni non è considerata inclusa nel margine del gestore della piattaforma. Si tratta di una controprestazione per una prestazione indipendente e dev’essere trattata conformemente alla sua qualifica ai fini dell’IVA.

Nel suo rendiconto IVA il venditore assoggettato all’imposta deve dichiarare come prestazione non imponibile (prestazioni all’estero; → cifra 2.1.1) o prestazione esente dall’imposta (articolo 23 capoverso  2 numero 13 LIVA) solo l’importo che effettivamente riceve (l’importo versato dall’acquirente al netto del margine del gestore della piattaforma).

Se il gestore della piattaforma e il venditore concordano che sia il venditore a pagare l’imposta sulle proprie prestazioni (→ cifra 2.1.2; art. 43a OIVA), nell’ambito della sua attività imprenditoriale e fatti salvi gli articoli 29 e 33 LIVA, il gestore della piattaforma può dedurre l’imposta indicata nella fattura a titolo d’imposta precedente (sulla base di una fattura del venditore oppure di un accredito o un’autofatturazione da parte del gestore della piattaforma).

Esempio senza imposizione della prima fornitura da parte del venditore
Il gestore della piattaforma facilita la vendita di una borsetta attraverso la sua piattaforma. L’acquirente paga al gestore della piattaforma il prezzo d’acquisto pari a 108.10 franchi (inclusa IVA 8,1 %). Il gestore della piattaforma dichiara l’IVA e paga all’AFC l’importo di 8.10 franchi.

Il gestore della piattaforma trattiene una provvigione di 20 franchi (margine = 20 % del prezzo di vendita) e versa al venditore 80 franchi. La provvigione non soggiace a un’imposta aggiuntiva da parte del gestore della piattaforma.

Il venditore realizza e dichiara nel suo rendiconto IVA una cifra d’affari esente dall’imposta di 80 franchi (art. 23 cpv. 2 n. 13 LIVA).

Esempio con imposizione della prima fornitura da parte del venditore
Il gestore della piattaforma facilita la vendita di una borsetta attraverso la sua piattaforma. L’acquirente paga al gestore della piattaforma il prezzo d’acquisto pari a 108.10 franchi inclusa IVA 8,1 %). Il gestore della piattaforma dichiara e paga all’AFC l’importo di IVA di 8.10 franchi.

Il gestore della piattaforma emette al venditore una fattura di 20 franchi per la sua provvigione (margine = 20 % del prezzo di vendita). Tale importo è fatturato senza IVA.

Il venditore fattura al gestore della piattaforma 86.50 franchi inclusa IVA 8,1 %). Egli realizza e dichiara nel suo rendiconto IVA una cifra d’affari imponibile di 80 franchi.

Nell’ambito del suo diritto alla deduzione dell’imposta precedente, il gestore della piattaforma può dedurre l’IVA di 6.50 franchi nel suo rendiconto a titolo d’imposta precedente.

Il gestore della piattaforma può anche inviare al venditore una fattura con la quale accredita il prezzo d’acquisto di 100 franchi, detrae la provvigione di 20 franchi, sulla differenza accredita l’IVA di 6.50 franchi e infine versa al venditore l’importo di 86.50 franchi.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a e 23 LIVA nonché art. 43a OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).