2.7 Emissione della fattura (art. 26 LIVA)
Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 27 · n. 2.7 · Italiano
Su richiesta dell’acquirente deve essere rilasciata una fattura (art. 26 LIVA). La fattura deve specificare chiaramente il fornitore, il destinatario e il genere della prestazione e deve contenere di regola i seguenti elementi:
a. | il nome e il luogo del fornitore della prestazione come appare nelle transazioni commerciali, l’indicazione che è iscritto nel registro dei contribuenti nonché il numero con cui è iscritto; |
b. | il nome e il luogo del destinatario della prestazione come appare nelle transazioni commerciali; |
c. | la data o il periodo dell’esecuzione della prestazione, se non sono identici alla data della fattura; |
d. | il genere, l’oggetto e l’entità della prestazione; |
e. | l’ammontare della controprestazione; e |
f. | l’aliquota d’imposta applicabile e l’ammontare d’imposta dovuto sulla controprestazione; se la controprestazione comprende l’imposta, è sufficiente indicare l’aliquota d’imposta applicabile. |
Per le vendite secondo l’articolo 20a LIVA, la fattura all’acquirente può essere rilasciata sia dal gestore della piattaforma sia dal venditore. In tal caso, il venditore può emettere la fattura in nome proprio senza indicare l’IVA. Il venditore del bene che emette una fattura all’acquirente menzionando IVA deve indicare che si tratta di una transazione secondo l’articolo 20a LIVA (ad es. «IVA dell’8,1 % conteggiata con l’AFC secondo l’art. 20a LIVA da parte di [nome e numero IVA del gestore della piattaforma]»). Il venditore che fattura l’IVA senza la suddetta precisazione deve dichiarare l’imposta menzionata (articolo 27 capoverso 2 LIVA).
Se è rilasciata dal gestore della piattaforma, la fattura può essere emessa in suo nome oppure in nome del venditore. Se la fattura è comprensiva di IVA, l’AFC raccomanda di aggiungere un’annotazione con riferimento all’articolo 20a LIVA.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).