3.3 Rappresentanza fiscale (art. 67 LIVA)
Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 27 · n. 3.3 · Italiano
I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l’adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante fiscale con domicilio o sede sociale in Svizzera (art. 67 cpv. 1 LIVA). L’AFC può rinunciare a richiedere la designazione di un rappresentante fiscale se l’adempimento degli obblighi procedurali da parte del contribuente e la rapida esecuzione dell’IVA sono comunque garantiti (art. 67 cpv. 1bis LIVA).
Durante la procedura d’annuncio, i gestori delle piattaforme possono confermare di soddisfare le condizioni stabilite dall’AFC e quindi rinunciare a una rappresentanza fiscale. Anche i gestori delle piattaforme già iscritti nel registro dei contribuenti IVA possono confermare per scritto all’AFC di soddisfare le condizioni stabilite dall’AFC e quindi rinunciare così a una rappresentanza fiscale.
In caso di controlli o di avvio di procedimenti amministrativi o penali da parte dell’AFC, il gestore della piattaforma è tenuto a fornire un indirizzo di recapito in Svizzera.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a e 67 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).