3.5 Obbligo di fornire informazioni
Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 27 · n. 3.5 · Italiano
Chi attraverso una piattaforma elettronica (art. 3 lett. l LIVA) mette in contatto fornitori e destinatari di prestazioni è tenuto, su richiesta, a fornire informazioni all’AFC (art. 73 cpv. 2 lett. e LIVA). Quest’obbligo di fornire informazioni si applica sia ai gestori di piattaforme secondo l’articolo 20a LIVA, sia agli altri gestori di interfacce elettroniche (ad es. piattaforme che eseguono prestazione di servizi).
Le persone tenute a fornire informazioni devono documentare in particolare le seguenti informazioni:
il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica o il sito web del venditore;
la cifra d’affari di ciascun venditore realizzata mediante la piattaforma (prima della deduzione degli emolumenti fatturati dal gestore della piattaforma);
se disponibile: il tipo di prestazioni offerte;
se disponibile: il nome, l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica dell’acquirente.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 3, 20a e 73 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).