3.4 Controlli (art. 78 LIVA)
Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 27 · n. 3.4 · Italiano
L’AFC può effettuare controlli presso i gestori di piattaforme (art. 78 LIVA). Questi devono documentare le forniture facilitate secondo l’articolo 20a LIVA. A tal fine, possono essere utili in particolare le seguenti informazioni:
a) | il tipo di beni venduti; |
b) | la controprestazione, con l’indicazione della valuta; |
c) | qualsiasi ulteriore aumento o diminuzione della controprestazione; |
d) | l’aliquota d’imposta applicata; |
e) | l’importo IVA dovuto, in franchi svizzeri; |
f) | la data e l’importo dei pagamenti ricevuti; |
g) | tutte le prove relative a un’eventuale restituzione dei beni o a eventuali diminuzioni della controprestazione (→ cifra 2.3.2). |
Si applicano i principi della libertà dei mezzi di prova e del libero apprezzamento delle prove secondo l’articolo 81 capoverso 3 LIVA.
Maggiori informazioni in merito al «controllo» nonché alla documentazione e alle informazioni da fornire sono disponibili sul sito Internet dell’AFC.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).