4.3 Possibilità del venditore di importare i beni in nome proprio

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 27 · n. 4.3 · Italiano

Se un venditore assoggettato all’imposta esegue la fornitura di beni dall’estero in territorio svizzero attraverso una piattaforma il cui gestore è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA ed è assoggettato all’imposta, il luogo della prima fornitura dal venditore alla piattaforma è considerato sito all’estero. In questo caso l’articolo 7 capoverso 3 LIVA non si applica al venditore. Per contro, il luogo della seconda fornitura dal gestore della piattaforma all’acquirente è considerato sito in territorio svizzero (art. 20a LIVA in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 3 LIVA). L’articolo 4a OIVA si applica di conseguenza e il gestore della piattaforma deve importare i beni in nome proprio (art. 4a cpv. 2 OIVA).

In deroga a questo principio, in caso di importazione di beni, il venditore considerato impresa di vendita per corrispondenza ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 LIVA può concordare con il gestore della piattaforma considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a LIVA di effettuare l’importazione in nome proprio (art. 111b OIVA).

Se il venditore esegue l’importazione in nome proprio, sia il luogo della prima fornitura dal venditore al gestore della piattaforma sia il luogo della seconda fornitura dal gestore della piattaforma all’acquirente si trovano sul territorio svizzero.

Occorre osservare che, salvo indicazioni diverse nella dichiarazione doganale, l’UDSC considera automaticamente come importatore del bene l’impresa di vendita per corrispondenza assoggettata all’imposta o il venditore assoggettato all’imposta che applica la dichiarazione d’adesione per l’estero.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a LIVA nonché art. 111b OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).