4.1 Principi

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 27 · n. 4.1 · Italiano

Per tutti i beni importati dall’estero in territorio svizzero è necessario presentare una dichiarazione doganale all’UDSC (→ www.bazg.admin.ch). La dichiarazione doganale deve contenere, tra le altre cose, il destinatario dell’invio e l’importatore. Di norma, il destinatario e l’importatore sono la stessa persona ([Illustrazione: nell’originale] anche cifra 2.1.1).

Se, invece, la fornitura alla base dell’importazione dei beni è stata facilitata da una piattaforma e se il gestore della piattaforma è assoggettato all’imposta sul territorio svizzero in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 LIVA, in linea di massima è il gestore della piattaforma a essere considerato importatore ([Illustrazione: nell’originale] per l’eccezione v. cifra 4.3). In questo caso, nel campo della dichiarazione doganale riservato all’importatore occorre quindi indicare il gestore della piattaforma.

Nella vendita per corrispondenza sono praticamente sempre i prestatori di servizi postali e i corrieri a essere incaricati del trasporto dei beni all’acquirente e dello sdoganamento. Le informazioni e la documentazione trasmesse dallo speditore devono essere chiare e consentire ai prestatori di servizi postali e ai corrieri di identificare con facilità che i beni spediti sono commercializzati tramite un gestore di una piattaforma assoggettato all’imposta e che tale gestore corrisponde all’importatore.

Nella fattura trasmessa al fornitore di servizi postali, al corriere o in quella allegata al pacco si raccomanda in ogni caso di indicare, oltre ai dati del destinatario, il gestore della piattaforma interessato come importatore (compresa l’indicazione del N.IVA del gestore della piattaforma).

Se è prevista l’applicazione della procedura di riporto del pagamento (versamento dell’imposta sull’importazione all’AFC anziché all’UDSC, → cifra 4.2) secondo l’articolo 63 capoverso 1 lettera b LIVA, occorre farne richiesta in tutte le dichiarazioni doganali.

L’UDSC e l’AFC raccomandano quanto segue:

  • indicare il gestore della piattaforma come importatore (compreso il N.IVA) sul pacco e nella fattura;

  • comunicare al dichiarante doganale nell’ambito dell’istruzione di sdoganamento iniziale:

    • il numero dell’autorizzazione, se è prevista l’applicazione della procedura di riporto del pagamento;

    • il numero di conto PCD, se tale conto esiste.

L’indicazione del numero di conto PCD consente di acquisire direttamente la decisione d’imposizione elettronica, ottenendo così una panoramica delle importazioni effettuate.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a e 63 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).