6.1 Fornitura dall’estero in territorio svizzero con gestore della piattaforma assoggettato all’imposta e venditore non assoggettato all’imposta

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 27 · n. 6.1 · Italiano

[Illustrazione: nell’originale]

Conseguenze fiscali

1.

Venditore: il venditore esegue una fornitura all’estero non imponibile.

2.

Gestore della piattaforma: se è assoggettato all’imposta perché ha raggiunto il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi per piccoli invii importati in territorio svizzero o perché ha chiesto l’applicazione della dichiarazione d’adesione per l’estero, il gestore della piattaforma esegue una fornitura imponibile sul territorio svizzero.

Per evitare che l’acquirente debba pagare anche l’imposta sull’importazione, nella dichiarazione doganale occorre indicare il gestore della piattaforma come importatore. Se il gestore della piattaforma dispone di un’autorizzazione per applicare la procedura di riporto del pagamento e se le relative informazioni sono contenute nella dichiarazione d’importazione, il bene può essere importato in territorio svizzero senza che venga riscossa l’imposta sull’importazione (indipendentemente dal fatto che l’importazione sia o no esente dall’imposta).

3.

Acquirente: se dispone di una fattura con indicazione dell’IVA, l’acquirente assoggettato all’imposta può dedurre l’IVA fatturata dal gestore della piattaforma a titolo d’imposta precedente, nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente.

Se il gestore della piattaforma non effettua un’importazione in nome proprio e successivamente non esegue una fornitura sul territorio svizzero, nella dichiarazione d’importazione l’acquirente viene indicato come importatore ed è pertanto il debitore dell’imposta sull’importazione.

Fatte salve le disposizioni sull’assoggettamento all’imposta (art. 10 LIVA), le conseguenze fiscali sarebbero identiche se il venditore o il gestore della piattaforma – o entrambi – avessero il proprio domicilio o la propria sede sociale sul territorio svizzero.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 20a LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).