6.2 Fornitura dall’estero in territorio svizzero con gestore della piattaforma e venditore assoggettati all’imposta

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 27 · n. 6.2 · Italiano

[Illustrazione: nell’originale]

Conseguenze fiscali

1.

Venditore: in questo caso il venditore esegue una fornitura all’estero non imponibile, anche se ha raggiunto il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi all’anno per piccoli invii importati in territorio svizzero.

Il venditore può, previo consenso del gestore della piattaforma, importare il bene in nome proprio (a seguito del raggiungimento del limite annuo della cifra d’affari per piccoli invii o perché è in possesso di una dichiarazione d’adesione per l’estero; art. 111b OIVA). All'occorrenza, esegue una fornitura sul territorio svizzero esente dall’imposta. Il venditore deve però disporre di un conteggio allestito dal gestore della piattaforma (panoramica delle prestazioni) da cui risulta che la fornitura soggiace all’IVA secondo l’articolo 20a LIVA.

2.

Gestore della piattaforma: se è assoggettato all’imposta perché ha raggiunto il limite della cifra d’affari di 100 000 franchi per piccoli invii importati in territorio svizzero o perché ha chiesto l’applicazione della dichiarazione d’adesione per l’estero, il gestore della piattaforma esegue una fornitura imponibile sul territorio svizzero.

In ogni caso, per semplificare il trattamento globale delle forniture, l’AFC raccomanda al gestore della piattaforma di richiedere l’applicazione della dichiarazione d’adesione per l’estero. Il gestore della piattaforma figurerà come importatore nella dichiarazione doganale. Se il gestore della piattaforma dispone di un’autorizzazione per applicare la procedura di riporto del pagamento e se le relative informazioni sono contenute nella dichiarazione d’importazione, il bene può essere importato in territorio svizzero senza che venga riscossa l’imposta sull’importazione (indipendentemente dal fatto che l’importazione sia o no esente dall’imposta).

Anche se il venditore importa il bene in nome proprio, il gestore della piattaforma effettua una vendita imponibile sul territorio svizzero.

3.

Acquirente: se dispone di una fattura con indicazione dell’IVA, l’acquirente assoggettato all’imposta può dedurre l’IVA fatturata dal gestore della piattaforma a titolo d’imposta precedente, nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente. Se né il gestore della piattaforma né il venditore effettuano un’importazione in nome proprio e successivamente non eseguono una fornitura sul territorio svizzero, nella dichiarazione d’importazione l’acquirente viene indicato come importatore ed è pertanto il debitore dell’imposta sull’importazione.

Fatte salve le disposizioni sull’assoggettamento all’imposta (art. 10 LIVA), le conseguenze fiscali sarebbero identiche se il venditore avesse il proprio domicilio o la propria sede sociale all’estero o se il gestore della piattaforma avesse il proprio domicilio o la propria sede sociale sul territorio svizzero.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a LIVA nonché art. 111b OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).