6.4 Fornitura di beni sul territorio svizzero con gestore della piattaforma e venditore assoggettati all’imposta
Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA settore 27 · n. 6.4 · Italiano
[Illustrazione: nell’originale]
Conseguenze fiscali
1. | Venditore: il venditore esegue di principio una fornitura imponibile sul territorio svizzero. Se dispone di un conteggio (panoramica delle prestazioni) allestito dal gestore della piattaforma da cui risulta che la fornitura è stata imposta secondo l’articolo 20a LIVA, il venditore può eseguire la sua fornitura in esenzione dall’imposta (→ cifra 2.1.2). |
2. | Gestore della piattaforma: il gestore della piattaforma esegue una fornitura imponibile sul territorio svizzero. |
3. | Acquirente: se dispone di una fattura con menzione dell’IVA, l’acquirente assoggettato all’imposta può dedurre l’IVA pagata a titolo d’imposta precedente, nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente. |
Fatte salve le disposizioni sull’assoggettamento all’imposta (art. 10 LIVA), le conseguenze fiscali sarebbero identiche se il venditore avesse il proprio domicilio o la propria sede sociale all’estero o se il gestore della piattaforma avesse il proprio domicilio o la propria sede sociale sul territorio svizzero.
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a e 23 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).