6.4 Fornitura di beni sul territorio svizzero con gestore della piattaforma e venditore assoggettati all’imposta

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 27 · n. 6.4 · Italiano

[Illustrazione: nell’originale]

Conseguenze fiscali

1.

Venditore: il venditore esegue di principio una fornitura imponibile sul territorio svizzero. Se dispone di un conteggio (panoramica delle prestazioni) allestito dal gestore della piattaforma da cui risulta che la fornitura è stata imposta secondo l’articolo 20a LIVA, il venditore può eseguire la sua fornitura in esenzione dall’imposta (→ cifra 2.1.2).

2.

Gestore della piattaforma: il gestore della piattaforma esegue una fornitura imponibile sul territorio svizzero.

3.

Acquirente: se dispone di una fattura con menzione dell’IVA, l’acquirente assoggettato all’imposta può dedurre l’IVA pagata a titolo d’imposta precedente, nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente.

Fatte salve le disposizioni sull’assoggettamento all’imposta (art. 10 LIVA), le conseguenze fiscali sarebbero identiche se il venditore avesse il proprio domicilio o la propria sede sociale all’estero o se il gestore della piattaforma avesse il proprio domicilio o la propria sede sociale sul territorio svizzero.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a e 23 LIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).