2.1.2 Forniture sul territorio svizzero

Info IVA per settore 27 · Piattaforme elettroniche

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA settore 27 · n. 2.1.2 · Italiano

Secondo l’articolo 23 capoverso 2 numero 13 LIVA, la prima fornitura tra il venditore e il gestore della piattaforma assoggettato all’imposta è esente dall’imposta se chi ha facilitato la fornitura è considerato fornitore della prestazione ai sensi dell’articolo 20a LIVA (gestore della piattaforma) ed è iscritto nel registro dei contribuenti IVA.

Per comprovare l’esenzione, il venditore si deve basare sulle informazioni che gli sono state trasmesse dal gestore della piattaforma. Queste informazioni possono essere comunicate al venditore sottoforma di un riepilogo o elenco delle forniture effettuate attraverso la piattaforma, facendo riferimento all’articolo 20a LIVA. Un simile riepilogo o elenco è considerato una prova sufficiente per l’esenzione dall’imposta. Se il gestore della piattaforma acquista dallo stesso venditore anche beni che rivende in nome proprio, questi devono essere indicati separatamente, qualora figurino nello stesso rendiconto (panoramica delle prestazioni) delle forniture ai sensi dell’articolo 20a LIVA.

Il venditore può, previo consenso del gestore della piattaforma, rinunciare all’esenzione dall’imposta della sua fornitura (art. 43a OIVA) fatturando l’IVA. Se nei confronti del gestore della piattaforma è stata disposta una misura amministrativa, il venditore può decidere liberamente se assoggettare all’imposta la fornitura a detto gestore senza il consenso di quest’ultimo (art. 43a OIVA; → cifra 5). Se le condizioni sono adempite, il gestore della piattaforma assoggettato all’imposta può dedurre l’imposta fatturata a titolo di deduzione dell’imposta precedente (art. 43a cpv. 2 OIVA).

La seconda fornitura dal gestore della piattaforma all’acquirente soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero nella misura in cui non sia esclusa dall’imposta (art. 21 LIVA) né esente dall’imposta (art. 23 LIVA).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a e 23 LIVA nonché art. 43a OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).