2.2 Esenzione dall’assoggettamento per le imprese con sede all’estero che eseguono esclusivamente determinate prestazioni sul territorio svizzero
Info IVA 02 · Assoggettamento
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 02 · n. 2.2 · Italiano
(art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA)
Sono esentate dall’assoggettamento le imprese con sede all’estero che eseguono sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni:
prestazioni esenti dall’imposta (art. 23 LIVA e 144 OIVA);
prestazioni escluse dall’imposta (art. 21 LIVA);
prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA. Sono eccettuate (motivandone quindi l’assoggettamento) le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti (segnatamente a privati);
fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti.
Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 10 e 23 cpv. 2 n. 12 LIVA; abrogazione degli art. 44 e 121a OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).